Disciplina della raccolta dei funghi in Val di Fiemme 2010

Da il 16 agosto 2010

COMUNI DELLA VALLE DI FIEMME E MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME

Le leggi della Provincia Autonoma di Trento che disciplinano la raccolta dei funghi si propongono lo scopo di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e di evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo carico antropico, per assicurare così la tutela delle risorse naturali e la

conservazione nell’ambiente delle diverse specie di funghi. Di  conseguenza, le leggi stabiliscono

REGOLE E CRITERI DI COMPORTAMENTO

che tutti coloro che raccolgono funghi sono tenuti a rispettare.
Le principali norme di comportamento sono le seguenti (articoli 2 e 5 della legge):

• la raccolta di funghi spontanei è consentita in tutti i giorni della settimana per una
quantità non superiore a 2 Kg. al giorno per persona di età superiore ai 10 anni;
• i bambini sotto i 10 anni possono raccogliere funghi solo se accompagnati
da un familiare in possesso dei documenti necessari:
resta valido anche in questo caso il limite massimo di 2 Kg. per persona;
• il limite dei 2 Kg. non opera quando un solo fungo superi questo peso;
• la raccolta di funghi è possibile solo durante il giorno ed è vietata dalle ore 19.00 fino alle 7.00;
funghi val di fiemme predazzoblog.it   Disciplina della raccolta dei funghi in Val di Fiemme 2010• è vietato distruggere o danneggiare i funghi sul luogo di raccolta, così come
usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi simili che possano
danneggiare l’humus del terreno;
• è obbligatorio pulire sommariamente i funghi sul posto dove vengono raccolti
e trasportarli soltanto con contenitori forati e rigidi (cestelli e   simili);
• nei parchi naturali la raccolta di funghi è di norma vietata, così come in eventuali
zone interdette, di proprietà pubblica o anche privata, che devono essere
adeguatamente segnalate con appositi cartelli o tabelle indicative;
• è vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori di divieto di raccolta.

Oltre a queste regole comuni, la legge stabilisce (art. 3) che tutti coloro che
non risiedono nella Provincia di Trento (eccezion fatta per coloro che,
anche se non residenti, sono proprietari o possessori di aree boscate
di superficie di almeno un ettaro e intendano raccogliere funghi nelle
loro proprietà, e per i residenti all’estero iscritti nell’A.I.R.E. di un
Comune del Trentino) per raccogliere funghi devono effettuare apposita

DENUNCIA ACCOMPAGNATA DAL PAGAMENTO DI UNA DETERMINATA SOMMA COMMISURATA AL PERIODO DI DURATA DELLA RACCOLTA

Allo scopo di agevolare gli utenti che non sempre conoscono esattamente
i confini territoriali di ciascun Comune, i Comuni della valle di Flemme in collaborazione  con la Magnifica Comunità di Flemme hanno convenuto di costituire, ai fini della raccolta dei funghi, un
UNICO AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO

che comprende i Comuni di Predazzo, Ziano di Flemme, Panchià, Tesero, Cavalese,
Varena, Daiano, Carano, Castello/Molina di FIemme, Capriana,coincidente
con l’intera Valle di Fiemme, così come consentito dalle leggi provinciali vigenti.

Ciò significa che la denuncia dell’attività di raccolta effettuata in uno qualsiasi
dei 10 Comuni di Fiemme abilita l’utente a raccogliere i funghi non soltanto
nel territorio di quel Comune ma anche in quello di tutti gli altri, ossia in tutta la Valle.

MODALITA’ DELLA DENUNCIA E DEL PAGAMENTO

a) La denuncia dell’attività di raccolta di funghi è costituita dal
VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA mediante
BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE n. 16539389
intestato alla Magnifica Comunità di Fiemme, che, oltre al versante
ed all’importo del versamento, dovrà indicare sul retro (nello spazio per la causale del versamento) il periodo esatto di durata della raccolta (con le date precise in cui si intende effettuarla) e la persona autorizzata alla raccolta dei funghi.

b) In alternativa è possibile effettuare il versamento mediante bonifico bancario intestato alla Cassa Rurale Centrofiemme – Cavalese  che dovrà indicare nella causale le stesse informazioni di cui sopra.

La ricevuta del pagamento rilasciata dalla Banca oppure quella del bollettino di conto corrente
postale dovrà essere conservata dall’interessato per tutto il periodo di durata
della raccolta, in maniera da poterla esibire, insieme con un documento di identità personale,
in caso di controllo,

IMPORTI DELLE SOMME DA VERSARE  VALIDI PER L’ANNO 2010

Le somme da pagare sono state così determinate dalla Giunta Provinciale di Trento
per l’anno 2003, in relazione alla durata della raccolta di funghi che l’interessato intende effettuare:

• per la raccolta durante 1 GIORNO                            €     12.00

• per la raccolta durante 3 GIORNI CONSECUTIVI       €     18.00

• per la raccolta durante UNA SETTIMANA                  €    24.00

• per la raccolta durante DUE SETTIMANE                  €    36.00

• per la raccolta durante UN INTERO MESE                €    55.00

VIGILANZA E SANZIONI

La VIGILANZA sull’osservanza delle leggi provinciali in materia è affidata agli organi
di pubblica sicurezza, di polizia forestale e di vigilanza ittica e venatoria, agli organi
di polizia locale, ai custodi forestali dei Comuni e della Magnifica Comunità di Fiemme
e agli agenti giurati designati da enti od associazioni preposte alla
protezione della natura e dell’ambiente.

Le principali SANZIONI per le violazioni della legge sono le seguenti:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.00 a € 120.00 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti oltre la quantità giornaliera consentita;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150.00 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti senza aver effettuato la denuncia od il pagamento delle somme dovute;

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